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Consulente Tecnico di Parte (CTP)

LawLa consulenza giudiziaria può anche prevedere l’intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

L’art. 201 c.p.c. prevede che:

« Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. »

In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.

Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi). Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il “giusto” compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali.

L’incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina e il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc). La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano).

Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest’ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.

 

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